Art. 100 — Legge 24 febbraio 1951, n. 84, art. 19
[1]Per l'applicazione del presente Testo Unico, fino a che non saranno pubblicati i risultati ufficiali del prossimo censimento generale demografico, si fara' riferimento ai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica relativi alla popolazione residente, calcolata al 31 dicembre 1947.
[2]Visto: Il Ministro per l'interno SCELBA
Testo vigente dal 6 aprile 1951, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva