Art. 100Legge 24 febbraio 1951, n. 84, art. 19

[1]Per l'applicazione del presente Testo Unico, fino a che non saranno pubblicati i risultati ufficiali del prossimo censimento generale demografico, si fara' riferimento ai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica relativi alla popolazione residente, calcolata al 31 dicembre 1947.

[2]Visto: Il Ministro per l'interno SCELBA

Testo vigente dal 6 aprile 1951, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-04-05;203~art100 · fonte su Normattiva