Art. 1814 c.o.m. — Scatti demografici
((Agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori)) si applicano le disposizioni in materia di scatti demografici previste dall'articolo 22 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito dalla legge 3 gennaio 1939, n. 1. 44
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 94
44con decorrenza dal 1 gennaio 2018
Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 94 ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018
Testo vigente dal 7 luglio 2017, tuttora in vigore · versione 41 su Normattiva