Art. 157
[1]della popolazione ai fini delle agevolazioni concesse dalla Cassa per il Mezzogiorno
[2]Ai fini della concessione da parte della Cassa per il Mezzogiorno dei benefici previsti dal presente Testo Unico, la determinazione della popolazione residente viene effettuata in base ai dati pubblicati alla fine dell'anno precedente dall'Istituto centrale di statistica.(1)
[3](1) Art. 21, L. n. 1462/1962
Testo vigente dal 29 maggio 1978, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva