Art. 11 — D. L. L. 7 gennaio 1946, n. 1, artt. 17 e 18 e Legge 24 febbraio 1951, n. 84, art. 1
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La elezione dei consiglieri comunali nei Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti si effettua con il sistema maggioritario e voto limitato. Gli elettori di un Comune concorrono tutti egualmente alla elezione di ogni consigliere. Tuttavia la Giunta provinciale amministrativa, nei Comuni divisi in frazioni, sulla domanda del Consiglio comunale o della maggioranza degli elettori di una frazione, puo' ripartire il numero dei consiglieri tra le diverse frazioni in ragione della popolazione, determinando la circoscrizione di ciascuna di esse. In questo caso, si procedera' all'elezione dei consiglieri delle frazioni rispettivamente dagli elettori delle medesime a scrutinio separato. La decisione della Giunta provinciale amministrativa e' pubblicata nell'albo comunale.
Testo vigente dal 6 aprile 1951 al 28 marzo 1956 · versione 0 su Normattiva