Art. 14D. L. L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 12

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Sono eleggibili a consiglieri comunali gli iscritti nelle liste elettorali di qualsiasi Comune, purche' sappiano leggere e scrivere. La prova dell'alfabetismo, in mancanza di regolare titolo di studio, puo' essere data da una dichiarazione scritta e sottoscritta dall'interessato, con l'indicazione della paternita' ed eta', domicilio e condizione, alla presenza del Sindaco e del segretario comunale, o di un notaio, o del Pretore, o del giudice conciliatore, con l'assistenza di due testimoni estranei al personale del Comune. Tale prova deve essere rilasciata entro dieci giorni dalla notificazione dell'elezione.

Testo vigente dal 6 aprile 1951 al 28 marzo 1956 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-04-05;203~art14 · fonte su Normattiva