Art. 15D. L. L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 14

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Non sono eleggibili a consiglieri comunali:

  • 1)gli ecclesiastici ed i ministri di culto che hanno giurisdizione e cura di anime, coloro che ne fanno ordinariamente le veci ed i membri dei capitoli e delle collegiate;
  • 2)i funzionari governativi che hanno la vigilanza sul Comune e gli impiegati dei loro uffici;
  • 3)coloro che ricevono uno stipendio o salario dal Comune o da enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionate o, sottoposte a vigilanza del Comune stesso, nonche' gli amministratori di tali enti, istituti o aziende;
  • 4)gli impiegati delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza esistenti nella circoscrizione del Comune;
  • 5)coloro che hanno il maneggio del denaro del Comune o non ne hanno ancora reso il conto;
  • 6)coloro che hanno lite pendente con il Comune;
  • 7)coloro i quali, direttamente o indirettamente, hanno parte in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni ed appalti nell'interesse del Comune, o in societa' ed imprese aventi scopo di lucro, sovvenzionate in qualsiasi modo dal medesimo;
  • 8)gli amministratori del Comune e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza poste sotto la sua vigilanza, dichiarati responsabili in via amministrativa o in via giudiziaria;
  • 9)coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il Comune, sono stati legalmente messi in mora;
  • 10)i magistrati di Corte d'appello, di Tribunale e di Pretura, nel territorio nel quale esercitano la loro giurisdizione.

Testo vigente dal 6 aprile 1951 al 28 marzo 1956 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-04-05;203~art15 · fonte su Normattiva