Art. 16 — D. L. L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 15
Non possono contemporaneamente far parte dello stesso Consiglio comunale gli ascendenti e i discendenti, gli affini in primo grado, l'adottante e l'adottato, l'affiliante e l'affiliato.
Testo vigente dal 6 aprile 1951, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva