Art. 25
[1](Art. 4 R. decreto 11 marzo 1923, n. 637).
[2]Non possono far parte contemporaneamente della Commissione centrale ascendenti e discendenti, suocero e genero e piu' fratelli. I membri della Commissione centrale non possono appartenere ad alcuna altra Commissione censuaria. Se chiamati a far parte di altre Commissioni hanno diritto di scelta, e debbono informarne la Presidenza della Centrale dichiarando per quale Commissione intendono optare. I periti catastali non possono far parte della Commissione centrale.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti