Art. 18 — D. L. L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 19
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Il Prefetto, d'intesa col Primo presidente della Corte d'appello, fissa la data della elezione per ciascun Comune e la partecipa al Sindaco, il quale, con manifesto da pubblicarsi 45 giorni prima di tale data, ne da' avviso agli elettori, indicando il giorno ed il luogo di riunione. Il Prefetto comunica inoltre il decreto al presidente della Commissione elettorale mandamentale che, entro l'ottavo giorno antecedente alla data delle elezioni, trasmette al Sindaco un esemplare delle liste di sezione.
Testo vigente dal 6 aprile 1951 al 28 marzo 1956 · versione 0 su Normattiva