Art. 20D. L. L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 23, comma 1°, 2°, 3°, 4° e 5°

((In ciascuna sezione e' costituito un Ufficio elettorale composto di un presidente, di cinque scrutatori di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vice presidente e di un segretario. Il presidente e' designato dal presidente della Corte di appello competente per territorio fra le categorie indicate al primo comma dell'art. 24 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati approvato con decreto Presidenziale 5 febbraio 1948, n. 26)). L'enumerazione di queste categorie, salvo quella dei magistrati, non implica ordine di precedenza per la designazione. Presso la cancelleria di ciascuna Corte di appello sara' tenuto al corrente, con le norme da stabilirsi dal Ministero di grazia e giustizia d'accordo con quello dell'interno, un elenco delle persone eleggibili all'ufficio di presidente di seggio elettorale. In caso di impedimento del presidente, che sopravvenga in condizioni tali da non consentire la surrogazione normale, assume la presidenza il Sindaco o un suo delegato.

Testo vigente dal 28 marzo 1956, tuttora in vigore · versione 2 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-04-05;203~art20 · fonte su Normattiva