Art. 20D. L. L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 23, comma 1°, 2°, 3°, 4° e 5°

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In ciascuna sezione e' costituito un ufficio elettorale composto di un presidente, di cinque scrutatori, di cui il piu' anziano assume le funzioni di vicepresidente, e di un segretario. Il presidente e' designato dal Primo presidente della Corte d'appello fra i magistrati, gli avvocati e procuratori dell'Avvocatura dello Stato, che esercitano il loro ufficio nel distretto della Corte stessa, e, occorrendo, fra gli impiegati civili a riposo, i funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, i notai, i giudici conciliatori e viceconciliatori, i vicepretori, gli avvocati, i procuratori, gli ingegneri, i geometri, i dottori commercialisti, i ragionieri, i sanitari e i farmacisti regolarmente iscritti nei relativi albi, gli impiegati civili dello Stato, esclusi quelli dipendenti dal Ministero dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti, i quali tutti abbiano la, residenza nel distretto. L'enumerazione di queste categorie, salvo quella dei magistrati, non implica ordine di precedenza per la designazione. Presso la cancelleria di ciascuna Corte di appello sara' tenuto al corrente, con le norme da stabilirsi dal Ministero di grazia e giustizia d'accordo con quello dell'interno, un elenco delle persone eleggibili all'ufficio di presidente di seggio elettorale. In caso di impedimento del presidente, che sopravvenga in condizioni tali da non consentire la surrogazione normale, assume la presidenza il Sindaco o un suo delegato.

Testo vigente dal 6 aprile 1951 al 28 marzo 1956 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-04-05;203~art20 · fonte su Normattiva