Art. 34 — D. L. L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 58
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La Commissione elettorale mandamentale, entro il giovedi precedente la elezione, trasmette al Sindaco, per la consegna al presidente di ogni sezione elettorale, contemporaneamente agli oggetti ed atti indicati nell'art. 26, l'elenco dei delegati autorizzati a designare i due rappresentanti di lista presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale. Tale designazione potra' essere comunicata entro le ore 16 del sabato precedente l'elezione al segretario del Comune, che ne dovra' curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali, ovvero direttamente ai singoli presidenti la stessa mattina dell'elezione, purche' prima dell'inizio della votazione.
Testo vigente dal 6 aprile 1951 al 28 marzo 1956 · versione 0 su Normattiva