Art. 42 — D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 38, comma 1°, 2° e 3°, e art. 60, comma 1° e 2°
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L'elettore di cui sia stata riconosciuta l'identita' personale esibisce il certificato elettorale dal quale il presidente stacca il tagliando di cui all'art. 19 per conservarlo in apposito plico e, dopo aver ricevuto dal presidente la scheda estratta dalla prima urna, o dalla scatola di cui all'art. 41, 4° comma, e una matita copiativa, si reca nella cabina unicamente per compilare e piegare la scheda e poscia la presenta, gia' piegata (e nei Comuni con oltre 10.000 abitanti anche chiusa), al presidente, il quale la depone nella seconda urna, o in una delle urne, se entrambe sono destinate a ricevere le schede dopo l'espressione del voto. Con la scheda deve essere restituita anche la matita. A misura che si depongono le schede nell'urna, uno degli scrutatori ne fa attestazione, apponendo la propria firma nell'apposita colonna della lista di sezione accanto al nome di ciascun votante.
Testo vigente dal 6 aprile 1951 al 28 marzo 1956 · versione 0 su Normattiva