Art. 44 — D. L. L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 40 e Legge 24 febbraio 1951, n. 84, art. 12
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La votazione deve proseguire fino alle ore 22. Tuttavia gli elettori che siano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare.
Testo vigente dal 6 aprile 1951 al 28 marzo 1956 · versione 0 su Normattiva