Art. 58 — D. L. L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 47
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Il presidente dell'ufficio della prima sezione, quando il Comune ha piu' sezioni, riunisce, nel termine di 24 ore dal compimento delle operazioni di scrutinio in tutte le sezioni, i presidenti delle altre sezioni o chi ne fa le veci e, in unione ad essi, riassume i risultati degli scrutini delle varie sezioni senza poterne modificare il risultato, pronunzia sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad essi affidate e fa la proclamazione degli eletti, salve le definitive decisioni del Consiglio comunale ai termini dell'art. 67. Il segretario della prima sezione e' segretario dell'adunanza dei presidenti e redige il relativo verbale. Per la validita' delle anzidette operazioni basta la presenza della maggioranza di coloro che hanno qualita' per intervenirvi.
Testo vigente dal 6 aprile 1951 al 28 marzo 1956 · versione 0 su Normattiva