Art. 62
[2]L'ufficio centrale e' costituito dal Presidente del Tribunale o, in mancanza, da altro magistrato delegato dal Presidente del Tribunale, che lo presiede, e dai componenti l'ufficio elettorale della prima sezione, nella quale deve aver sede. Al presidente dell'ufficio centrale spetta il trattamento economico stabilito dall'art. 25 per i presidenti degli uffici elettorali di sezione.
Testo vigente dal 6 aprile 1951, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva