Art. 71 — T. U. 9 aprile 1951, n. 203, art. 62
((1. L'ufficio centrale e' presieduto dal presidente del tribunale o da altro magistrato delegato dal presidente ed e' composto di sei elettori idonei all'ufficio di presidente di sezione elettorale, tra quelli iscritti nell'albo, nominati dal presidente del tribunale entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi. 2. Il presidente designa un cancelliere ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio)).
Testo vigente dal 23 marzo 1990, tuttora in vigore · versione 16 su Normattiva