Art. 67 — D. L. L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 53
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Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorche' non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma degli articoli 14, 15, 16 e 17 e dichiarare la ineleggibilita' di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo alle sostituzioni a termini delle norme di cui alle Sezioni II e III del presente Capo. Ove i Consigli omettano di pronunziare nella prima seduta, provvede la Giunta provinciale amministrativa. Contro le decisioni dei Consigli sono ammessi i ricorsi previsti dal Capo VIII e i relativi termini decorrono dalla pubblicazione della decisione ovvero dalla notificazione di essa, quando sia necessaria.
Testo vigente dal 6 aprile 1951 al 28 marzo 1956 · versione 0 su Normattiva