Art. 70D. L. L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 52

Se l'elezione porta nel Consiglio alcuni dei congiunti di cui all'art. 16, rimane eletto quello che riporto' maggior numero di voti e, a parita' di voti, il piu' anziano. In tali casi, si procede immediatamente alla surrogazione degli esclusi a norma dell'art. 68. Nell'ipotesi prevista dall'art. 11, 4° comma, chi fosse eletto in piu' frazioni deve optare per una di esse entro otto giorni dalla elezione. In mancanza di opzione, il Consiglio estrae a sorte la frazione che l'eletto deve rappresentare e provvede a surrogarlo nelle altre frazioni a norma dell'art. 68. Il candidato che sia eletto contemporaneamente in due Comuni deve optare per uno di essi entro otto giorni dall'elezione e, nell'altro, e' surrogato a termini dell'art. 68; in caso di mancata opzione, rimane eletto nel Comune in cui ha riportato il maggior numero di voti.

Testo vigente dal 6 aprile 1951, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-04-05;203~art70 · fonte su Normattiva