Art. 74 — D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 54, comma 1°, 2°, 3°, 4° e 5°
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Contro le operazioni per la elezione dei consiglieri comunali e' ammesso il ricorso entro un mese dalla proclamazione degli eletti. Sui ricorsi pronunzia in prima sede il Consiglio comunale, tanto per le questioni di eleggibilita', quanto per le operazioni elettorali. Il ricorso deve, entro i tre giorni, per cura di chi l'ha proposto, essere notificato giudiziariamente alla parte che puo' avere interesse, la quale ha dieci giorni per rispondere. Se il Consiglio comunale non provvede sui ricorsi entro due mesi dalla notifica di essi, ne e' investita, su istanza degli interessati, la Giunta provinciale amministrativa che, in tal caso, deve provvedere entro un mese dalla avocazione degli atti al suo giudizio. Il Sindaco notifica, entro cinque giorni, all'interessato la decisione presa dal Consiglio.
Testo vigente dal 6 aprile 1951 al 28 marzo 1956 · versione 0 su Normattiva