Art. 77
D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 72
Chiunque, per ottenere, a proprio od altrui vantaggio, la firma per una dichiarazione di presentazione di candidatura, il voto elettorale o l'astensione, da', offre o promette qualunque utilita' ad uno o piu' elettori, o, per accordo con essi, ad altre persone, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 3000 a lire 20.000, anche quando l'utilita' promessa sia stata dissimulata sotto il titolo di indennita' pecuniaria data all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno o di pagamento di cibi e bevande o rimunerazione sotto pretesto di spese o servizi elettorali. La stessa pena si applica all'elettore che, per dare o negare la firma o il voto, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilita'.
Testo vigente dal 6 aprile 1951, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva