Art. 80 — Legge 24 febbraio 1951, n. 84, art 20
Chiunque impedisce l'affissione di manifesti della pubblica autorita' concernenti le operazioni elettorali o impedisce la diffusione o l'affissione di stampe di propaganda elettorale, ovvero sottrae o distrugge manifesti o stampe destinati all'affissione o alla diffusione e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 3000 a lire 15.000. Se il reato e' commesso da pubblico ufficiale, la pena e' della reclusione da due a cinque anni.
Testo vigente dal 6 aprile 1951, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva