Art. 81
D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 36
Ogni propaganda elettorale e' vietata entro il raggio di duecento metri dall'ingresso della sezione elettorale. Nel giorno dell'elezione sono vietati i comizi e le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Le infrazioni sono punite con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da L. 2.000 a L. 10.000.
Testo vigente dal 6 aprile 1951, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva