Art. 81D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 36

Ogni propaganda elettorale e' vietata entro il raggio di duecento metri dall'ingresso della sezione elettorale. Nel giorno dell'elezione sono vietati i comizi e le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Le infrazioni sono punite con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da L. 2.000 a L. 10.000.

Testo vigente dal 6 aprile 1951, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-04-05;203~art81 · fonte su Normattiva