Art. 31D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 35

Nel giorno delle elezioni sono vietati i comizi e le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Ogni propaganda elettorale e' vietata entro il raggio di duecento metri dall'ingresso della sezione elettorale.

Testo vigente dal 6 febbraio 1948, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-02-05;26~art31 · fonte su Normattiva