Art. 95 — D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 83
Le condanne per reati elettorali, ove venga dal giudice applicata la pena della reclusione, producono sempre la sospensione dal diritto elettorale e da tutti i pubblici uffici. Se la condanna colpisce il candidato, la privazione dal diritto elettorale e di eleggibilita' e' pronunziata per un tempo non minore di cinque ne' maggiore di dieci anni. Il giudice puo' ordinare in ogni caso la pubblicazione della sentenza di condanna. Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel Codice penale, e in altre leggi, pei reati piu' gravi non previsti dal presente Testo Unico. Ai reati elettorali non sono applicabili le disposizioni degli articoli dal 163 al 167 e 175 del Codice penale e dell'art. 487 del Codice di procedura penale, relative alla sospensione condizionale della pena e alla non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.
Testo vigente dal 6 aprile 1951, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva