Art. 97
Oltre i casi previsti dall'art. 2 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, non sono elettori, sino al 31 dicembre 1952, coloro i quali hanno ricoperto nel regime fascista e in quello repubblicano sociale fascista le cariche elencate nell'art. 1 della legge 23 dicembre 1947, n. 1453. Non sono inoltre elettori i cittadini che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 25, 2° comma, del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23.
Testo vigente dal 6 aprile 1951, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva