Art. 97

Oltre i casi previsti dall'art. 2 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, non sono elettori, sino al 31 dicembre 1952, coloro i quali hanno ricoperto nel regime fascista e in quello repubblicano sociale fascista le cariche elencate nell'art. 1 della legge 23 dicembre 1947, n. 1453. Non sono inoltre elettori i cittadini che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 25, 2° comma, del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23.

Testo vigente dal 6 aprile 1951, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-04-05;203~art97 · fonte su Normattiva