Art. 10
Art. 11 R. decreto 29 luglio 1926, n. 1619
I proventi dei Regi istituti fisioterapici ospitalieri sono i seguenti:
- a)il rimborso di rette di spedalita';
- b)l'utile della farmacia di cui all'art. 2;
- c)((LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 27 MARZO 1953, N. 245)). Questa somma, peraltro, dovra' essere proporzionatamente aumentata a carico del Tesoro dello Stato, qualora l'attuale assegno annuo, di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1961, venga ad essere accresciuto; ((d) dei contributi annui dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica da destinare per la lotta contro il cancro ed i tumori maligni e per la lotta contro le malattie veneree)).
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti