Art. 16
Art. 17, 2° comma, R. decreto 29 luglio 1926, n. 1619; art. 2 R. decreto 12 dicembre 1926, n. 2272)
Restano ferme le nomine del medico primario radiologo, con funzioni di vice direttore e del chirurgo primario, in relazione al disposto dell'art. 2 del R. decreto 12 dicembre 1926, n. 2272, nonche' quelle degli aiuti e degli assistenti, fatte a norma dello stesso articolo.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti