Art. 16Art. 17, 2° comma, R. decreto 29 luglio 1926, n. 1619; art. 2 R. decreto 12 dicembre 1926, n. 2272)

Restano ferme le nomine del medico primario radiologo, con funzioni di vice direttore e del chirurgo primario, in relazione al disposto dell'art. 2 del R. decreto 12 dicembre 1926, n. 2272, nonche' quelle degli aiuti e degli assistenti, fatte a norma dello stesso articolo.

Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1932-08-04;1296~art16 · fonte su Normattiva