Art. 1
[1]TESTO UNICO DELLE LEGGI RECANTI NORME PER LA DISCIPLINA DELL'ELETTORATO ATTIVO E PER LA TENUTA E LA REVISIONE DELLE LISTE ELETTORALI. Art. 1. (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 1)
[2]((Sono elettori tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta' e non si trovino in alcuna delle condizioni previste dagli articoli 2 e 3)).
Testo vigente dal 10 marzo 1975, tuttora in vigore · versione 2 su Normattiva