Art. 1
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[1]TESTO UNICO DELLE LEGGI RECANTI NORME PER LA DISCIPLINA DELL'ELETTORATO ATTIVO E PER LA TENUTA E LA REVISIONE DELLE LISTE ELETTORALI. Art. 1. (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 1)
[2]Sono elettori tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto il 21° anno di eta' e non si trovino in alcuna delle condizioni previste dagli articoli 2 e 3.
Testo vigente dal 28 aprile 1967 al 10 marzo 1975 · versione 0 su Normattiva