Art. 18 — Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 15, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 14
Entro l'11 aprile e l'11 ottobre di ciascun anno il sindaco invita, con manifesto da affiggersi all'albo comunale e in altri luoghi pubblici, chiunque intenda proporre ricorsi contro le decisioni della Commissione elettorale comunale adottate ai sensi dell'art. 16, a presentarli rispettivamente non oltre il 20 aprile e il 20 ottobre con le modalita' di cui al successivo art. 20. Durante questo periodo, un esemplare di ciascuno degli elenchi firmato ((dall'Ufficiale elettorale)) deve rimanere depositato nell'ufficio comunale, insieme con i titoli e documenti relativi a ciascun nominativo e con le liste elettorali del semestre precedente. Ogni cittadino ha diritto di prenderne visione. ((Nel caso in cui l'Ufficiale elettorale e' la Commissione elettorale comunale i predetti elenchi sono firmati dal presidente della stessa Commissione e dal segretario)). 12 Il sindaco notifica al prefetto della Provincia l'avvenuta affissione del manifesto.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 24 novembre 2000, n.340
12con decorrenza dal 1 gennaio 2002
La L. 24 novembre 2000, n.340 ha disposto (con l'art. 26, comma 14) che le modifiche apportate dall'art. 26 della presente legge hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.
Testo vigente dal 9 dicembre 2000, tuttora in vigore · versione 14 su Normattiva