Art. 18Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 15, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 14

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Entro l'11 aprile e l'11 ottobre di ciascun anno il sindaco invita, con manifesto da affiggersi all'albo comunale e in altri luoghi pubblici, chiunque intenda proporre ricorsi contro le decisioni della Commissione elettorale comunale adottate ai sensi dell'art. 16, a presentarli rispettivamente non oltre il 20 aprile e il 20 ottobre con le modalita' di cui al successivo art. 20. Durante questo periodo, un esemplare di ciascuno degli elenchi firmato dal presidente della Commissione comunale e dal segretario deve rimanere depositato nell'ufficio comunale, insieme con i titoli e documenti relativi a ciascun nominativo e con le liste elettorali del semestre precedente. Ogni cittadino ha diritto di prenderne visione. Il sindaco notifica al prefetto della Provincia l'avvenuta affissione del manifesto.

Testo vigente dal 28 aprile 1967 al 9 dicembre 2000 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-03-20;223~art18 · fonte su Normattiva