Art. 35Legge 7 ottobre 1947, n. 1038, art. 27, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 22

Entro il 10 aprile e il 10 ottobre di ciascun anno, la Commissione elettorale comunale, dopo aver compiuto gli adempimenti di cui all'art. 16, provvede, con un'unica deliberazione, alla revisione della ripartizione del Comune in sezioni elettorali, della circoscrizione delle sezioni e del luogo di riunione di ciascuna di esse e dell'assegnazione degli iscritti alle singole sezioni nonche' alla revisione delle liste per le sezioni gia' esistenti ed alla compilazione delle liste delle persone iscritte per ogni nuovi sezione.

Testo vigente dal 28 aprile 1967, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-03-20;223~art35 · fonte su Normattiva