Art. 4
[2]L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali, la ripartizione dei Comuni in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione per la elezione sono disciplinate dalle disposizioni di cui alle leggi 7 ottobre 1947, n. 1058 e 23 dicembre 1947, n. 1453.
Testo vigente dal 6 febbraio 1948, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva