Art. 4

[1](D. L. 10 marzo 1946, n. 74. artt. 4, 5, 6 e 12 e L. 20 gennaio 1948, n. 6. art. 3)

[2]L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali, la ripartizione dei Comuni in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione per la elezione sono disciplinate dalle disposizioni di cui alle leggi 7 ottobre 1947, n. 1058 e 23 dicembre 1947, n. 1453.

Testo vigente dal 6 febbraio 1948, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-02-05;26~art4 · fonte su Normattiva