Art. 36 — Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 28, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 23
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Il cittadino iscritto e' assegnato alla sezione nella cui circoscrizione ha, secondo l'indicazione della lista generale, la propria abitazione. I connazionali residenti all'estero sono ripartiti tra le singole sezioni secondo l'ordine alfabetico, salvoche', per la loro entita' numerica, si renda necessario l'istituzione di appositi sezioni.
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