Art. 46
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 aprile 1967 al 6 ottobre 2011. Leggi il testo vigente →
I ricorsi giudiziari non hanno effetto sospensivo dei provvedimenti o delle decisioni contro i quali sono proposti.
Testo vigente dal 28 aprile 1967 al 6 ottobre 2011 · versione 0 su Normattiva