Art. 47
Legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 31
Non possono essere disposte revisioni straordinarie delle liste se non per legge.
Testo vigente dal 28 aprile 1967, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Apro la norma…
Legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 31
Non possono essere disposte revisioni straordinarie delle liste se non per legge.
Testo vigente dal 28 aprile 1967, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-03-20;223~art47 · fonte su Normattiva