Art. 51 — Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 41, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 26
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Gli atti relativi alla revisione semestrale delle liste elettorali sono sempre ostensibili a chiunque. La copia delle liste generali di ciascun Comune, autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, e' conservata negli archivi della Commissione stessa. Le liste generali del Comune devono essere riunite in uno o piu' registri debitamente numerati e conservate nell'archivio comunale. Le liste devono recare l'indicazione dell'anno e del numero di protocollo dell'incartamento relativo alla iscrizione di ciascun cittadino iscritto. Chiunque puo' copiare, stampare o mettere in vendita le liste elettorali del Comune.
Testo vigente dal 28 aprile 1967 al 1 gennaio 2004 · versione 0 su Normattiva