Art. 59
Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 49, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 32, ultimo comma
Chiunque, contrariamente alle disposizioni della presente legge, rifiuta di pubblicare ovvero di far prendere notizia o copia degli elenchi e delle liste elettorali e dei relativi documenti, e' punito con la reclusione sino a sei mesi e con la multa, da lire 1.000 a lire 5.000.
Testo vigente dal 28 aprile 1967, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva