Art. 26Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 20

Qualora la circoscrizione di un mandamento giudiziario comprenda Comuni di piu' Province, il presidente della Corte d'appello puo' determinare, con proprio decreto, la competenza territoriale delle Commissioni elettorali in maniera che essa sia esercitata nell'ambito di una sola Provincia. Analogamente il presidente della Corte di appello, quando la situazione dei luoghi lo consigli, ha facolta' di determinare, con proprio decreto, la competenza territoriale della Commissione elettorale mandamentale in difformita' della circoscrizione giudiziaria.

Testo vigente dal 28 aprile 1967, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-03-20;223~art26 · fonte su Normattiva