Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni. Se ne mostrano 20, dalle più recenti.
Straniero - Norme varie in materia di immigrazione - Disposizioni approvate da un Parlamento "di cui risulta dubbia la legalità ovvero la legittimità costituzionale della sua investitura" - Asserita "non prescrittività" di disposizioni adottate da un Parlamento illegittimamente formato - Carente descrizione della fattispecie oggetto dei giudizi a quibus - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10- bis (così come inserito dall'art. 1, comma 16, lett. a , della legge n. 94 del 2009) e 14, commi 5- quater e 5- bis (già inseriti dall'art. 13, comma 1, lett. b , della legge n. 189 del 2002 e sostituiti rispettivamente dai numeri 6 e 4 della lett. d del comma 1 dell'art. 3 del d.l. n. 89 del 2011), del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, impugnati, in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 3, 48, secondo comma, 49, 56, primo comma, 58, primo comma, e 67 Cost. nonché all'art. 3 del Protocollo addizionale alla CEDU, in quanto contengono le norme incriminatrici dei reati di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato e di violazione dell'ordine di lasciare il territorio medesimo, oggetto della cognizione nei giudizi a quibus , approvate da un Parlamento di cui risulta dubbia la legalità ovvero la legittimità costituzionale della sua investitura. Infatti, il remittente si è esclusivamente limitato, in termini puramente assiomatici, a far cenno alla circostanza che, nei giudizi principali, si procede a carico di due cittadini extracomunitari per i predetti reati e ad asserire che le questioni sarebbero «rilevanti perché, se accolte, comporterebbero l'assoluzione del prevenuto». Pertanto, nell'ordinanza di rimessione manca ogni specifico riferimento - atto a permettere la necessaria verifica dell'asserita rilevanza delle questioni, sia nel loro complesso sia in rapporto alle singole censure - alle vicende concrete che hanno dato origine alle imputazioni ed alla loro effettiva riconducibilità ai paradigmi punitivi considerati. - Sul requisito della rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate in via incidentale, v. le citate ordinanze nn. 175/2013, 84/2013 e 65/2013.
sentenza 57/2014massima n. 37791 Riguarda ancheart. 14 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.art. 13 legge 189/2002art. 1 legge 94/2009art. 3 d.l. 89/2011
Straniero - Reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Carenza di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza della questione - Manifesta inammissibilità.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10- bis del d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286 che eleva a fattispecie di reato l'ingresso e il soggiorno illegale nel territorio dello Stato, impugnato in riferimento agli artt. 2, 3, 10 e 27 Cost. Il giudice rimettente ha omesso totalmente di descrivere la fattispecie concreta, di motivare in ordine alla rilevanza della questione, nonché di esporre le ragioni per le quali, a suo avviso, le norme denunciate violerebbero i parametri costituzionali evocati; tali carenze non possono ritenersi sanate dal mero rinvio che l'ordinanza di rimessione fa alla memoria di parte. - Per il consolidato orientamento secondo cui non possono avere ingresso nel giudizio incidentale di costituzionalità questioni motivate solo per relationem , v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 234/2011 e 143/2010, nonché le citate ordinanze nn. 239/2012 e 65/2012.
Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Configurazione della fattispecie come reato - Asserita violazione del principio di offensività e dei principi di eguaglianza e ragionevolezza - Omessa descrizione della fattispecie concreta - Omessa motivazione in ordine alla rilevanza - Motivazione per relationem - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli articoli 3, 13, 25 e 27 della Costituzione, degli articoli 10- bis e 16, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), rispettivamente aggiunto e modificato dall'art. 1, comma 16, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), e dell'articolo 62- bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), aggiunto dall'art. 1, comma 17, lettera d ), della citata legge n. 94 del 2009. L'ordinanza di rimessione presenta evidenti carenze, tali da precludere l'esame del merito della questione, atteso che il giudice a quo omette totalmente di descrivere la fattispecie concreta e di motivare in ordine alla rilevanza della questione, nonché di esporre le ragioni per le quali, a suo avviso, le norme denunciate violerebbero i parametri costituzionali evocati.
sentenza 65/2012massima n. 36166 Riguarda ancheart. 1 legge 94/2009art. 16 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.art. 62-bis d.lgs. 274/2000
Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Configurazione della fattispecie come reato - Ordinanze di rimessione carenti in punto di descrizione della fattispecie concreta e di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli articoli 2, 3, 25, secondo comma, e 97 della Costituzione, dell'articolo 10- bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), che punisce con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso o si trattiene illegalmente nel territorio dello Stato. Le ordinanze di rimessione presentano carenze in punto di descrizione della fattispecie concreta e di motivazione sulla rilevanza tali da precludere lo scrutinio nel merito delle questioni con esse sollevate: il giudice a quo , infatti, si limita - quanto alla descrizione della vicenda concreta - a riportare, nell'epigrafe delle ordinanze di rimessione, il capo di imputazione, il quale si risolve, peraltro, nella sostanza, in una generica parafrasi del dettato della norma incriminatrice. Al tempo stesso, la rilevanza delle questioni in termini è affermata in termini puramente assiomatici, in assenza di adeguate indicazioni sulle vicende oggetto dei giudizi a quibus e sulla loro effettiva riconducibilità al paradigma punitivo considerato, atte a permettere la verifica dell'asserita rilevanza delle questioni, sia nel loro complesso che in rapporto alle singole censure prospettate.
sentenza 84/2012massima n. 36236 Riguarda ancheart. 1 legge 94/2009
Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Configurazione della fattispecie come reato - Asserita violazione dei principi di ragionevolezza, di offensività, di proporzionalità, di solidarietà, disparità di trattamento rispetto all'analoga ipotesi criminosa di cui all'art. 14, comma 5- ter , del d.lgs. n. 286 del 1998, di personalità della responsabilità penale e del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Carenze nella descrizione della fattispecie concreta e nella motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10- bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, aggiunto dall'art. 1, comma 16, lettera a ), della legge 15 luglio 2009, n. 94, sollevata in relazione agli artt. 2, 3, 10, 13, 25, secondo e terzo comma, 27, 97 e 117 della Costituzione, in considerazione delle carenze in punto di descrizione della fattispecie concreta e di motivazione sulla rilevanza tali da precludere lo scrutinio nel merito delle questioni. In senso analogo, v. citate ordinanze n. 253/2010, n. 343, n. 329, n. 320/2010.
sentenza 3/2011massima n. 35219 Riguarda ancheart. 1 legge 94/2009
Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Configurazione della fattispecie come reato - Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione - Applicabilità da parte del giudice di pace - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza e di uguaglianza sotto plurimi profili - Lamentata lesione del diritto di difesa e del principio della finalità rieducativa della pena, nonché contrasto con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Difetto di descrizione della fattispecie concreta e di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10- bis e 16, comma 1, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e dell'art. 62- bis del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, concernenti il trattamento sanzionatorio del reato di ingresso e soggiorno illegale dello straniero nel territorio dello Stato, sollevate in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 27, terzo comma, e 97, primo comma, della Costituzione. Le ordinanze di rimessione, infatti, presentano carenze in punto di descrizione della fattispecie concreta e di motivazione sulla rilevanza tali da precludere lo scrutinio nel merito delle questioni. V. anche le citate ordinanze nn. 343, n. 329, n. 320 e n. 253 del 2010.
sentenza 6/2011massima n. 35223 Riguarda ancheart. 1 legge 94/2009art. 16 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.art. 62-bis d.lgs. 274/2000
Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Configurazione della fattispecie come reato - Denunciata lesione dei principi di offensività e di personalità della responsabilità penale, nonché asserita violazione dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali - Insufficiente descrizione della fattispecie concreta - Carente motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli articoli 2, 25, 27, e 117, primo comma, della Costituzione, nonché in relazione agli articoli 5 e 6 del Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata per combattere il traffico illecito di migranti via terra, via mare e via aria, ratificata con legge 16 marzo 2006, n. 146 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001) - dell'articolo 10- bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a ) della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), che punisce con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso o si trattiene illegalmente nel territorio dello Stato. L'ordinanza di rimessione, limitandosi ad enunciare scarni e succinti elementi relativi ai fatti di cui al giudizio principale, risulta carente anche nella motivazione sulla rilevanza della questione che prospetta, così da precluderne l'esame.
sentenza 13/2011massima n. 35245 Riguarda ancheart. 1 legge 94/2009
Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Configurazione della fattispecie come reato - Facoltà del giudice competente di sostituire la pena pecuniaria con la misura dell'espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza, di proporzionalità, di ragionevolezza, di materialità ed offensività del reato, della finalità rieducativa della pena e di buon andamento della pubblica amministrazione - Insufficiente descrizione della fattispecie concreta - Carente motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità delle questioni.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli articoli 3, 25, 27 e 97 della Costituzione, degli articoli 10- bis (limitatamente all'ipotesi di illegale trattenimento dello straniero nel territorio dello Stato) e 16, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998 - come, rispettivamente, aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a ) della legge n. 94 del 2009 e modificato dall'art. 1, comma 16, lett. b ) e comma 22, lett. o ) della medesima legge n. 94 del 2009 - nonché dell'art. 62- bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della L. 24 novembre 1999, n. 468), come introdotto dall'art. 1, comma 17, lett. d ), della predetta legge n. 94 del 2009, che consentono al giudice competente di sostituire la pena pecuniaria con la misura dell'espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni. L'ordinanza di rimessione si limita ad una stringata enunciazione della fattispecie oggetto del giudizio principale e risulta carente anche nella motivazione sulla rilevanza della questione che prospetta, così da precluderne l'esame.
sentenza 13/2011massima n. 35246 Riguarda ancheart. 1 legge 94/2009art. 16 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.art. 62-bis d.lgs. 274/2000
Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Configurazione della fattispecie come reato - Denunciata violazione di taluni parametri costituzionali - Insufficiente descrizione della fattispecie concreta - Carente motivazione sulla rilevanza - Difetto di motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli articoli 2, 3, 25, secondo comma, e 97 Cost., nonché al principio costituzionale di ragionevolezza della legge penale, dell'articolo 10- bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a ) della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), che punisce con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso o si trattiene illegalmente nel territorio dello Stato. Le ordinanze di rimessione, oltre che carenti nella descrizione della fattispecie oggetto del giudizio principale e nella motivazione sulla rilevanza della questione prospettata, risultano altresì prive di qualsiasi motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza della questione che sollevano, limitandosi a evocare i parametri costituzionali sopra indicati senza pronunciarsi sulle ragioni della loro asserita violazione.
sentenza 13/2011massima n. 35247 Riguarda ancheart. 1 legge 94/2009
Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Configurazione della fattispecie come reato - Denunciata violazione di numerosi parametri costituzionali - Mancanza di qualsiasi riferimento alla fattispecie concreta, con conseguente preclusione della necessaria verifica circa l'influenza della questione sulla decisione richiesta al rimettente - Manifesta inammissibilità.
- Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale , sollevate in relazione agli artt. 2, 3, 10, 13, 24, secondo comma, 25, commi secondo e terzo, 27, 97, secondo comma, e 111, dell'art. 10- bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a ), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), che punisce con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso o si trattiene illegalmente nel territorio dello Stato. Le ordinanze di rimessione difettano di qualsiasi riferimento alla fattispecie concreta oggetto del giudizio principale - limitandosi ad affermare che si procede per il reato previsto dalla norma censurata - ed omettono altresì ogni motivazione della rilevanza - limitandosi ad asserire che la declaratoria di incostituzionalità della norma comporterebbe l'assoluzione dell'imputato -, con la conseguenza che resta inibita la necessaria verifica circa l'influenza della questione di legittimità sulla decisione richiesta al rimettente.
sentenza 32/2011massima n. 35277 Riguarda ancheart. 1 legge 94/2009
Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Configurazione della fattispecie come reato - Denunciata lesione dei diritti inviolabili dell'uomo e dei principi di ragionevolezza, di uguaglianza, di materialità del reato, di irretroattività della legge penale e di buon andamento della pubblica amministrazione - Mancanza di ogni indicazione sulla vicenda oggetto di giudizio e sulla sua effettiva riconducibilità al paradigma punitivo considerato dalla norma impugnata - Manifesta inammissibilità delle questioni.
- E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in relazione agli artt. 2, 3, 25, secondo comma, e 97 Cost., dell'art. 10- bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a ), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica). L'ordinanza di rimessione riporta, ai fini della descrizione della fattispecie oggetto del giudizio principale, un capo di imputazione che, formulato in modo alternativo, non scioglie il dubbio in ordine a quale delle due diverse ipotesi di reato - ingresso illegale o indebito trattenimento - sia stata posta in essere dall'imputato: difetta pertanto ogni concreta indicazione sulla vicenda oggetto di giudizio e sulla sua effettiva riconducibilità al paradigma punitivo considerato.
sentenza 32/2011massima n. 35278 Riguarda ancheart. 1 legge 94/2009
Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Configurazione della fattispecie come reato - Denunciata lesione dei diritti inviolabili dell'uomo, dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza, nonché ritenuta natura discriminatoria della suddetta fattispecie di reato - Esclusione - Manifesta infondatezza delle questioni.
- Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in relazione agli artt. 2, 3 e 25, secondo comma, della Costituzione, dell'articolo 10- bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a ), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) che punisce con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso o si trattiene illegalmente nel territorio dello Stato. I dubbi di compatibilità costituzionale della norma censurata con l'art. 2 Cost. - sul presupposto che essa, configurando come reato la fattispecie di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, lederebbe i diritti inviolabili dell'uomo ed il principio costituzionale di solidarietà -; con l'art. 3 Cost. - sotto il profilo dell'irragionevolezza della scelta legislativa, giacché l'obiettivo dell'allontanamento dello straniero clandestino dal territorio nazionale ad essa sotteso è già conseguibile tramite l'istituto dell'espulsione amministrativa -; con l'art. 25 Cost. - perché la norma darebbe vita ad una fattispecie penale discriminatoria volta a colpire non già un condotta, ma una condizione personale, per finalità di mera deterrenza, dunque, con sanzioni non ricollegabili a fatti colpevoli, ma piuttosto a modi di essere - sono stati tutti già esaminati e dichiarati infondati con precedente pronuncia (sentenza n. 250 del 2010), per cui le odierne questioni, in assenza di argomenti idonei a superare quelli esposti nella citata sentenza, si rivelano manifestamente infondate.
sentenza 32/2011massima n. 35279 Riguarda ancheart. 1 legge 94/2009
Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Configurazione della fattispecie come reato - Facoltà del giudice di sostituire, nel caso di condanna, la pena pecuniaria comminata per il suddetto reato con la misura dell'espulsione - Divieto della possibilità di usufruire della sospensione condizionale della pena - Denunciata irragionevolezza, nonché asserita violazione dei principi affermati in materia di immigrazione dal diritto internazionale e dalle convenzioni internazionali - Censure erroneamente riferite alla disposizione impugnata, anziché a norme distinte non coinvolte nello scrutinio di costituzionalità - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza - Genericità ed inconferenza dei richiami alle norme internazionali - Manifesta inammissibilità delle questioni.
- Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 3, 10 e 117 della Costituzione, dell'articolo 10- bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a ), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), che punisce con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso o si trattiene illegalmente nel territorio dello Stato. L'asserita violazione del principio di ragionevolezza - affermata dai giudici a quibus in ragione, per un verso, del divieto di applicare il beneficio della sospensione condizionale della pena comminata per il reato di cui all'art. 10- bis del d.lgs. n. 286 del 1998 e, per altro verso, della facoltà del giudice di sostituire, nel caso di condanna, detta pena pecuniaria con la misura dell'espulsione dallo Stato per un periodo non inferiore a cinque anni - non deriva infatti dalla disposizione impugnata, ma, eventualmente, da norme distinte, non coinvolte nello scrutinio di costituzionalità. Infatti, la preclusione della sospensione condizionale della pena scaturisce dalla nuova lett. s-bis ) dell'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 274 del 2000, che attribuisce la competenza per il reato in esame al giudice di pace, rendendo così operante il disposto dell'art. 60 del medesimo decreto legislativo. La denunciata facoltà di sostituzione, a sua volta, origina non già dalla disposizione impugnata, ma da norme diverse non sottoposte a scrutinio: in specie, dall'art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui - a seguito della modifica operata dalla legge n. 94 del 2009 - estende l'applicabilità dell'espulsione come sanzione sostitutiva alla contravvenzione di cui all'art. 10- bis del medesimo decreto legislativo, nonché dalla disposizione correlata dell'art. 62- bis del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della L. 24 novembre 1999, n. 468), in forza della quale - diversamente da quanto stabilito dal precedente art. 62 con riferimento alle sanzioni sostitutive previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) - «nei casi stabiliti dalla legge, il giudice di pace applica la misura sostitutiva di cui all'art. 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».
sentenza 32/2011massima n. 35280 Riguarda ancheart. 1 legge 94/2009
Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Configurazione della fattispecie come reato - Mancata previsione della non configurabilità del reato in presenza di un "giustificato motivo" e della possibilità di fruire dell'oblazione - Sentenza di non luogo a procedere nel caso di avvenuta espulsione dello straniero - Applicabilità dell'espulsione come sanzione sostitutiva - Denunciata violazione dei principi di necessaria offensività del reato, di irretroattività della norma incriminatrice, di uguaglianza, di ragionevolezza, di proporzionalità e di buon andamento dei pubblici uffici - Carente descrizione della fattispecie concreta e carente motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 27 e 97 della Costituzione, dell'art. 10- bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a ), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), che punisce con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso o si trattiene illegalmente nel territorio dello Stato. Le ordinanze di rimessione presentano infatti carenze sia in punto di descrizione della fattispecie concreta - limitandosi a riportare, nell'epigrafe, il capo di imputazione, che si rivela, tuttavia, mera e generica parafrasi della norma incriminatrice - sia in ordine alla motivazione sulla rilevanza, affermata in termini puramente assiomatici. La mancanza di ogni concreta indicazione sulle vicende oggetto dei giudizi a quibus e sulla loro effettiva riconducibilità al paradigma punitivo considerato, atta a permettere la verifica dell'asserita rilevanza delle questioni, preclude pertanto lo scrutinio nel merito delle questioni medesime.
sentenza 64/2011massima n. 35414 Riguarda ancheart. 1 legge 94/2009
Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Configurazione della fattispecie come reato - Mancata previsione dell'esimente del "giustificato motivo" e della possibilità di beneficiare del trattamento premiale connesso ai riti speciali, della sospensione condizionale della pena e dell'oblazione - Facoltà del giudice di sostituire, nel caso di condanna, la pena pecuniaria comminata per il suddetto reato con la misura dell'espulsione - Denunciata violazione dei principi di materialità e di necessaria offensività del reato, di solidarietà, di ragionevolezza, di uguaglianza, di colpevolezza e della finalità rieducativa della pena, nonché asserita lesione dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali e delle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute in materia di immigrazione - Carente descrizione della fattispecie concreta e carente motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in relazione agli artt. 2, 3, 10, 25, 27 e 117 della Costituzione, dell'art. 10- bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a ), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) - che punisce con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso o si trattiene illegalmente nel territorio dello Stato - ; dell'art. 16, comma 1, come modificato dall'art. 1, comma 16, lett. b ) e comma 22, lett. o ), della legge n. 94 del 2009, e dell'art. 62- bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), aggiunto dall'art. 1, comma 17, lett. d ) della legge n. 94 del 2009, che consentono al giudice competente di sostituire la pena pecuniaria con la misura dell'espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni. L'ordinanza di rimessione si limita a riportare, nell'epigrafe, il capo di imputazione oggetto del giudizio principale - che tuttavia costituisce una mera e generica parafrasi della norma impugnata - ed afferma assiomaticamente la rilevanza della questione. Difettando ogni concreta indicazione sulle vicende oggetto dei giudizi a quibus e sulla loro effettiva riconducibilità al paradigma punitivo considerato, sì da consentire la verifica dell'asserita rilevanza delle questioni, risulta precluso lo scrutinio nel merito delle questioni medesime.
sentenza 64/2011massima n. 35415 Riguarda ancheart. 1 legge 94/2009art. 16 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.art. 62-bis d.lgs. 274/2000
Straniero - Reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Mancata previsione della non punibilità del fatto di illegittimo trattenimento commesso per "giustificato motivo" - Sentenza di non luogo a procedere nel caso di avvenuta esecuzione dell'espulsione amministrativa o di respingimento dello straniero alla frontiera - Denunciata violazione dei principi di colpevolezza, di proporzionalità e di uguaglianza - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Difettano del requisito della rilevanza e, pertanto, sono manifestamente inammissibili, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in relazione agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dell'art. 10- bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a ), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), che punisce con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso o si trattiene illegalmente nel territorio dello Stato. Infatti, quanto alla censura inerente alla mancata previsione della non punibilità del fatto di illegittimo trattenimento commesso per «giustificato motivo», nell'ordinanza di rimessione non è stata prospettata, neppure con riguardo a mere allegazioni difensive, alcuna circostanza che, nel caso di specie, possa assumere rilievo quale «giustificato motivo» di inosservanza delle regole sul soggiorno dello straniero nel territorio dello Stato. Analogamente, quanto all'ulteriore censura - afferente al previsto obbligo del giudice di pronunciare sentenza di non luogo a procedere nel caso di avvenuta esecuzione dell'espulsione amministrativa o di respingimento dello straniero alla frontiera -, dall'ordinanza di rimessione non consta che l'imputato nel giudizio a quo sia stato effettivamente espulso o respinto, con conseguente carenza del presupposto di applicabilità della previsione normativa censurata.
sentenza 64/2011massima n. 35416 Riguarda ancheart. 1 legge 94/2009
Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Configurazione della fattispecie come reato - Denunciata violazione dei principi di solidarietà, di ragionevolezza, di materialità e di necessaria offensività del reato - Esclusione - Manifesta infondatezza delle questioni.
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in relazione agli artt. 2, 3 e 27 della Costituzione, dell'art. 10- bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a ), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) - che punisce con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso o si trattiene illegalmente nel territorio dello Stato. In ordine alla ritenuta violazione del principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.) - denunciata sulla scorta della considerazione che la norma incriminatrice perseguirebbe, nel suo complesso, un obiettivo (allontanare lo straniero illegalmente presente nel territorio dello Stato) già realizzabile con la procedura di espulsione amministrativa, avente il medesimo ambito applicativo - essa è già stata esclusa (sentenza n. 250 del 2010), sul presupposto che la considerazione, da parte del legislatore, «dell'applicazione della sanzione penale come un esito "subordinato" rispetto alla materiale estromissione dal territorio nazionale dello straniero» non comporta ancora che il procedimento penale per il reato in esame rappresenti, a priori, un mero "duplicato" della procedura amministrativa di espulsione, attesa, tra l'altro, l'impossibilità, per la pubblica amministrazione, a dare corso all'esecuzione di tutti i provvedimenti espulsivi. Analogamente, l'asserita lesione dei principi di materialità e necessaria offensività del reato - denunciata dal rimettente in riferimento all'art. 27 Cost. - è già stata disattesa in precedente pronuncia, sul presupposto che oggetto dell'incriminazione non è affatto «un modo di essere» della persona, quanto piuttosto uno specifico comportamento, trasgressivo di norme vigenti, quale quello descritto dalle locuzioni alternative «fare ingresso» e «trattenersi» contra legem nel territorio dello Stato, evidenziandosi, in generale, che il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice è agevolmente identificabile «nell'interesse dello Stato al controllo e alla gestione dei flussi migratori, secondo un determinato assetto normativo» (sentenza n. 250 del 2010). Quanto, infine, alla denunciata lesione del principio di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., la sua infondatezza - parimenti già oggetto di specifica statuizione (sentenza n. 250 del 2010) - discende dalla considerazione che, in materia di immigrazione, «le ragioni della solidarietà umana non possono essere affermate al di fuori di un corretto bilanciamento dei valori in gioco», rimesso alla discrezionalità del legislatore; in particolare, dette ragioni «non sono di per sé in contrasto con le regole in materia di immigrazione previste in funzione di un ordinato flusso migratorio e di un'adeguata accoglienza degli stranieri»: e ciò nella cornice di un «quadro normativo [...] che vede regolati in modo diverso - anche a livello costituzionale (art. 10, terzo comma, Cost.) - l'ingresso e la permanenza degli stranieri nel Paese, a seconda che si tratti di richiedenti il diritto di asilo o rifugiati, ovvero di c.d. "migranti economici"» (sentenza n. 250 del 2010, ordinanza n. 32 del 2011).
sentenza 64/2011massima n. 35417 Riguarda ancheart. 1 legge 94/2009
Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Configurazione della fattispecie come reato - Comminatoria della pena dell'ammenda - Mancata previsione della non punibilità del fatto commesso in presenza di un "giustificato motivo" - Sentenza di non luogo a procedere per avvenuta espulsione dello straniero - Facoltà del giudice di sostituire, nel caso di condanna, la pena pecuniaria con la misura dell'espulsione - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza, di uguaglianza e di colpevolezza, nonché asserita lesione dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali e delle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute in materia di immigrazione - Estraneità al sindacato di costituzionalità di valutazioni di politica criminale e giudiziaria - Difetto di rilevanza - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Inconferenza della norma denunciata - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in relazione agli artt. 3, 10, 27 e 117 della Costituzione, dell'art. 10- bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a ), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) che punisce con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso o si trattiene illegalmente nel territorio dello Stato. Infatti, è già stato escluso (sentenza n. 250 del 2010) che sia censurabile sul piano della legittimità costituzionale, in rapporto al principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.), la scelta di prevedere per detto reato la pena dell'ammenda, atteso che - pur se tale pena presenta un ridotta capacità dissuasiva, a fronte della condizione di insolvibilità in cui assai spesso versa il migrante irregolare e della difficoltà di convertire la pena pecuniaria ineseguita in lavoro sostitutivo o in obbligo di permanenza domiciliare - tali valutazioni attengono all'opportunità della scelta legislativa, su un piano di politica criminale e giudiziaria di per sé estraneo al sindacato di costituzionalità. Le ulteriori censure di violazione dell'art. 3 Cost. - per assenza nella descrizione del fatto incriminato della clausola «senza giustificato motivo» - e di violazione dell'art. 27 Cost. - in rapporto alla prevista declaratoria del non luogo a procedere per avvenuta espulsione dello straniero - difettano, poi, del necessario requisito della rilevanza, non risultando dall'ordinanza di rimessione né che nel caso di specie ricorrano situazioni qualificabili come «giustificato motivo» di inosservanza del precetto, né che gli imputati nel giudizio principale siano stati materialmente espulsi. Analogamente, l'ulteriore profilo di violazione del principio di ragionevolezza - dedotto in ragione della facoltà del giudice di sostituire, nel caso di condanna, detta pena pecuniaria con la misura dell'espulsione dallo Stato per un periodo non inferiore a cinque anni - risulta manifestamente inammissibile per inconferenza della norma denunciata: invero, l'effetto censurato dal giudice a quo non deriva dalla disposizione impugnata, ma, eventualmente, da norme distinte, non coinvolte nello scrutinio di costituzionalità (segnatamente, art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998 e art. 62- bis del d.lgs. n. 274 del 2000). Parimenti, la censura di violazione degli artt. 10 e 117 Cost. - derivante dall'asserito contrasto dell'incriminazione censurata con gli artt. 5 e 16 del Protocollo addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per combattere il traffico illecito di migranti, adottato il 15 dicembre 2000, ratificato e reso esecutivo con legge 16 marzo 2006, n. 146 - non è assistita dalla necessaria motivazione circa la rilevanza della questione medesima, atteso che il rimettente non ha dedotto che, nella fattispecie concreta sottoposta al suo vaglio, ricorra il presupposto di applicabilità delle norme internazionali pattizie evocate: vale a dire, che gli imputati nel giudizio a quo siano stati oggetto delle condotte di traffico di migranti descritte dall'art. 6 del citato Protocollo.
sentenza 64/2011massima n. 35418 Riguarda ancheart. 1 legge 94/2009
Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Configurazione della fattispecie come reato - Omessa previsione della scriminante del "giustificato motivo" - Facoltà del giudice di sostituire, nel caso di condanna, la pena pecuniaria comminata per il suddetto reato con la misura dell'espulsione - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza, di ragionevolezza, di materialità e di offensività del reato - Omessa descrizione della fattispecie - Mancanza nell'atto di rimessione dei requisiti indispensabili per consentire il preliminare scrutinio sulla pregiudizialità della questione - Manifesta inammissibilità.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 3, 25 e 27 della Costituzione, dell'art. 10- bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a ), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), il quale punisce a titolo di contravvenzione, salvo che il fatto costituisca più grave reato, la condotta dello straniero che fa ingresso o si trattiene nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni dettate dal medesimo testo unico; nonché dell'art. 16, comma 1, come modificato dall'art. 1, comma 16, lett. b ) e comma 22, lett. o ), della legge n. 94 del 2009, e dell'art. 62- bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), aggiunto dall'art. 1, comma 17, lett. d ) della legge n. 94 del 2009, che consentono al giudice competente di sostituire la pena pecuniaria con la misura dell'espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni. L'ordinanza di rimessione omette qualsiasi descrizione della fattispecie devoluta al giudizio principale ed inoltre non vengono esplicitate le ragioni per le quali la questione di legittimità costituzionale sarebbe rilevante nel giudizio stesso, cosicché l'atto di rimessione risulta privo degli indispensabili requisiti per consentire il preliminare scrutinio relativo al nesso di pregiudizialità tra la questione sollevata e la decisione che il giudice rimettente è chiamato ad adottare.
sentenza 65/2011massima n. 35419 Riguarda ancheart. 1 legge 94/2009art. 16 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
Straniero - Reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Denunciata violazione di numerosi parametri costituzionali - Ordinanza di rimessione priva di qualsiasi descrizione dei fatti di causa e di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza della questione - Manifesta inammissibilità.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 25, 27, 97, 111 e 117 Cost., dell'art. 10- bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a ), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), il quale punisce a titolo di contravvenzione, salvo che il fatto costituisca più grave reato, la condotta dello straniero che fa ingresso o si trattiene nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni dettate dal medesimo testo unico. Il giudice a quo , infatti, si è limitato a pronunciare una ordinanza di rimessione che consta del solo dispositivo, essendo totalmente priva di qualsiasi descrizione dei fatti di causa e di motivazione tanto sulla rilevanza che sulla non manifesta infondatezza della questione, enunciata solo attraverso il richiamo degli articoli di legge che si assumono in contrasto con i numerosi parametri indicati.
sentenza 65/2011massima n. 35420 Riguarda ancheart. 1 legge 94/2009