Art. 15 — Espulsione a titolo di misura di sicurezza e disposizioni per l'esecuzione dell'espulsione
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Fuori dei casi previsti dal codice penale, il giudice puo' ordinare l'espulsione dello straniero che sia condannato per taluno dei delitti previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, sempre che risulti socialmente pericoloso.
Testo vigente dal 18 agosto 1998 al 10 settembre 2002 · versione 0 su Normattiva