Corte costituzionale

Ordinanza n. 369/1999

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/07/1999 · relatore Francesco Guizzi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge

6 marzo 1998, n. 40 (Disciplina dell'immigrazione e norme sulla

condizione dello straniero), ora sostituito dalla norma, di contenuto

analogo, di cui all'art. 15 del decreto legislativo 25 luglio 1998,

n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina

dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), promosso

con ordinanza emessa il 5 maggio 1998 dal pretore di Roma nel

procedimento penale a carico di Alì Mohamed e altro, iscritta al n.

457 del registro ordinanze 1998, e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno

1998.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 giugno 1999 il giudice

relatore Francesco Guizzi.

Ritenuto che il pretore di Roma ha sollevato in riferimento agli

artt. 3, 24, secondo comma, 25, secondo comma, 27, secondo e terzo

comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 14 della legge 6 marzo 1998, n. 40 (Disciplina

dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), ora

sostituito dalla norma, di contenuto analogo, di cui all'art. 15 del

decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle

disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme

sulla condizione dello straniero);

che la norma censurata consente al giudice di espellere lo

straniero extracomunitario condannato a pena detentiva non superiore

a due anni, sempre che essa non debba essere sospesa;

che l'ordinanza di rimessione si fonda sul presupposto che

l'espulsione prevista dall'art. 14 della legge n. 40 del 1998

costituisca una vera e propria sanzione sostitutiva, e non una misura

amministrativa la cui applicazione sia demandata in via eccezionale

al giudice;

che, ad avviso del rimettente, deporrebbe in tal senso sia la

lettera della legge, in quanto la rubrica dell'art. 14 parla

espressamente di "sanzione sostitutiva", sia il rilievo secondo cui

una diversa interpretazione di esso andrebbe incontro a evidenti

incongruenze;

che, stando alla prospettazione del giudice a quo l'art. 14,

citato, sarebbe in contrasto con i seguenti parametri costituzionali:

l'art. 3, in quanto discriminerebbe la posizione degli stranieri

rispetto a quella dei cittadini italiani e degli altri Paesi della

Comunità europea;

l'art. 27, secondo comma, in quanto la norma prevede

obbligatoriamente l'immediata esecuzione dell'espulsione, prima

ancora che la condanna sia divenuta definitiva;

l'art. 3, sotto il profilo della irragionevolezza, in quanto

l'espulsione non può essere disposta per un periodo inferiore a

cinque anni, e ciò farebbe sì che, ove l'imputato scelga di

patteggiare la pena, contando sull'effetto estintivo del reato

previsto dall'art. 445, secondo comma, del codice di procedura

penale, nel momento in cui il reato si estingue (e cioè decorsi

cinque anni dalla sentenza in caso di delitto, due in caso di

contravvenzione) la sanzione sostitutiva sarà già stata interamente

scontata: disciplina irragionevole, prosegue l'ordinanza, in quanto

svuoterebbe di significato la previsione dell'estinzione del reato in

seguito a patteggiamento e il "diritto alla non esecuzione della

pena" ex art. 444 del codice di procedura penale;

l'art. 25, secondo comma, in quanto la norma non prevede la

durata massima della sanzione sostitutiva;

gli artt. 3 e 27, terzo comma, in quanto la norma in esame, al

fine di evitare censure di illegittimità costituzionale, dovrebbe

essere interpretata come se disponesse una sanzione sostitutiva della

durata fissa di cinque anni; ma in questo modo essa statuirebbe il

medesimo trattamento sanzionatorio per situazioni diversissime, e

anzi favorirebbe coloro che hanno commesso reati più gravi;

gli artt. 25, secondo comma, e 24, secondo comma, in quanto la

norma denunciata non disciplina in alcun modo i criteri in base ai

quali il giudice dovrebbe scegliere se applicare la sanzione

sostitutiva e per quale durata;

l'art. 27, terzo comma, della Costituzione, in quanto

l'espulsione non può avere tra le sue finalità il reinserimento

sociale del soggetto che ne è colpito;

che, in ordine alla rilevanza, il rimettente ha affermato di

"potere e dovere" irrogare, nel caso concreto, la sanzione

sostitutiva dell'espulsione, sì che il giudizio non potrebbe essere

definito indipendentemente dalla risoluzione della questione

incidentale di costituzionalità;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, la quale ha

eccepito, in via preliminare, l'erroneità del presupposto

interpretativo da cui muove il Pretore, e cioè che l'art. 14 più

volte richiamato preveda una sanzione sostitutiva;

che nonostante l'improprietà del lemma adottato nella rubrica

(ove si parla appunto di "sanzione sostitutiva") il predetto articolo

comminerebbe, in realtà, una sanzione amministrativa, la cui

irrogazione è demandata al giudice penale, secondo uno schema non

ignoto al nostro ordinamento;

che, in subordine, la difesa del Governo ha eccepito la manifesta

inammissibilità con riferimento all'art. 27, secondo comma, per

essere la questione prospettata in maniera dubitativa;

che l'Avvocatura ha altresì eccepito l'irrilevanza, con

riferimento agli artt. 27, secondo comma, e 3 (sotto il profilo della

irragionevolezza), in quanto il pretore non era chiamato a eseguire

l'espulsione, ma soltanto ad applicarla;

che eventuali doglianze legate all'immediata esecuzione

dell'espulsione si sarebbero potute sollevare in sede di impugnazione

del provvedimento del questore esecutivo dell'ordine pretorile;

che le stesse questioni sarebbero poi irrilevanti anche sotto

altro aspetto, in quanto l'imputato - per espressa affermazione del

rimettente - era già stato espulso in via amministrativa: di

conseguenza, sussistendo un'autonoma causa di espulsione,

indipendentemente dall'esito del processo penale, diveniva

irrilevante disporla ai sensi dell'art. 14 della legge n. 40 del

1998;

che, con riferimento alle restanti questioni, la difesa erariale

ha concluso per l'infondatezza, osservando come la diversità di

posizione dello straniero, rispetto al cittadino, consenta al

legislatore ampia discrezionalità nella regolamentazione

dell'ingresso e del soggiorno;

che nonostante l'assenza di espressi parametri di riferimento per

la scelta e la graduazione dell'espulsione, il giudice sarebbe

comunque tenuto a fare applicazione dei criteri di cui agli artt.

132 e 133 del codice penale; e che l'espulsione sarebbe sanzione

"altamente educativa, perché induce il soggetto a non abbandonare la

sua patria, consentendogli il reinserimento nel contesto sociale del

suo Paese".

Considerato che le censure avanzate dal rimettente muovono da un

presupposto interpretativo erroneo, in quanto l'espulsione prevista

dalla norma in discussione, pur se disposta dal giudice in

sostituzione di una pena detentiva, non si può configurare come una

sanzione criminale, ma come una misura amministrativa per i caratteri

che assume;

che depone in tal senso la lettera della norma, che qualifica

l'espulsione come "misura", non rilevando la diversa espressione

"sanzione sostitutiva" adottata nella rubrica dell'art. 14;

che anche dal punto di vista sostanziale siffatta misura solo

indirettamente riveste un contenuto afflittivo, posto che il suo

effetto tipico si risolve nell'allontanamento dal territorio dello

Stato di soggetti che vi sono entrati o vi si trattengono

abusivamente, o che hanno tenuto condotte sintomatiche di situazioni

di pericolo per la pubblica sicurezza previste come tali dalla legge;

che il momento esecutivo della misura è affidato all'autorità

amministrativa (art. 14, comma 2, della legge n. 40 del 1998), al

contrario di quanto avviene per l'esecuzione della pena, che è

promossa dal pubblico ministero (art. 655 del codice di procedura

penale);

che, inoltre, l'art. 14, comma 1, richiama le condizioni che

costituiscono il presupposto dell'espulsione amministrativa

disciplinata dall'art. 11, così rendendo evidente la sostanziale

sovrapposizione fra le due misure e la conseguente necessità di una

loro armonizzazione sistematica;

che, pertanto, le caratteristiche formali e sostanziali

dell'espulsione dello straniero devono far escludere che

quest'ultima, come concretamente regolata dall'art. 14 in esame,

possa farsi rientrare nel genus delle sanzioni penali, sebbene la

circostanza per cui l'espulsione sia disposta dal giudice investito

di un'azione penale ne metta in risalto il carattere assolutamente

peculiare rispetto ad altre ipotesi, pur presenti nel nostro

ordinamento, in cui il giudice penale è chiamato ad applicare misure

di natura amministrativa;

che, una volta chiarita la natura non penale della misura,

risultano non pertinenti i profili di illegittimità costituzionale

prospettati dal rimettente, sì che la questione va dichiarata

manifestamente infondata per erroneità del presupposto

interpretativo.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 14, commi 1 e 2, della legge 6 marzo 1998,

n. 40 (Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello

straniero), ora sostituito dalla norma, di contenuto analogo, di cui

all'art. 15 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo

unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione

e norme sulla condizione dello straniero), sollevata, con riferimento

agli artt. 3, 24, secondo comma, 25, secondo comma, 27, secondo e

terzo comma, della Costituzione, dal pretore di Roma con l'ordinanza

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 28 luglio 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:369 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte