Straniero e apolide - Azione giudiziaria a tutela dei diritti fondamentali della persona - Esonero per l'autorità giudiziaria adita dall'obbligo di redigere e trasmettere al pubblico ministero la denuncia e di effettuare segnalazioni all'autorità amministrativa competente all'emissione del provvedimento di espulsione - Mancata previsione - Lamentata violazione di una tutela giurisdizionale posta a garanzia dei diritti fondamentali della persona - Asserita inosservanza dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali - Carenze in punto di descrizione della fattispecie concreta e di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli articoli 2, 11, 24, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione ed in relazione all'articolo 2 del Trattato sull'Unione europea, agli articoli 21, 23, 47 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (di seguito: Carta dei diritti fondamentali), alla Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna adottata a New York il 18 dicembre 1979, ratificata con legge 14 marzo 1985, n. 132 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata a New York il 18 dicembre 1979), al Protocollo opzionale a detta Convenzione, adottato il 6 ottobre 1999, firmato dall'Italia il 10 dicembre 1999, ratificato il 22 settembre 2000, alla Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne proclamata con risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 20 dicembre 1993, ed alla Raccomandazione Rec(2002)5 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri sulla protezione delle donne dalla violenza adottata il 30 aprile 2002 - dell'art. 2, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) «nel combinato disposto» con gli articoli 10- bis di detto decreto legislativo e 331, comma 4, del codice di procedura penale. L'ordinanza di rimessione presenta carenze in punto di descrizione della fattispecie concreta e di motivazione sulla rilevanza tali da precludere lo scrutinio nel merito della questione. Invero, il giudice a quo non ha, innanzitutto, precisato se e quali verifiche siano state svolte in ordine all'eventuale, asserita e perdurante situazione di irregolarità della parte offesa non comparsa all'udienza a tal fine fissata nel processo principale. Inoltre, il rimettente ha omesso la specifica motivazione in ordine alla necessità di applicare la disposizione censurata ai fini della definizione della controversia, sussistente quando la norma riguardi il thema decidendum su cui egli è chiamato a pronunciare e di essa debba essere fatta applicazione, quale passaggio obbligato ai fini della risoluzione della questione oggetto del giudizio principale.
Riguarda ancheart. 10-bis Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.art. 331 Codice di procedura penale
LAVORO (COLLOCAMENTO AL) - ELENCHI DEGLI ASPIRANTI AL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO - ISCRIZIONE - EXTRACOMUNITARI INVALIDI DISOCCUPATI - DIRITTO DEGLI STESSI DI OTTENERE L'ISCRIZIONE NEI PREDETTI ELENCHI - RITENUTA MANCATA PREVISIONE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2, 3 E 10, PRIMO E SECONDO COMMA, COST. - ERRATA INTERPRETAZIONE DEL SISTEMA NORMATIVO DA PARTE DEL GIUDICE RIMETTENTE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 10, primo e secondo comma, Cost. - del combinato disposto degli artt. 1 e 5 della legge 30 dicembre 1986, n. 943 (Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine), sostituiti dagli artt. 2, 3, comma 4, e 21 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) - nella parte in cui, nell'attribuire al Ministro del lavoro il potere di fissare le direttive in materia di impiego e di mobilita' professionale dei lavoratori subordinati extracomunitari, <<non assicura il diritto degli extracomunitari invalidi civili di essere iscritti nell'elenco di cui all'art. 19 della legge n. 482>> del 1968 -, poiche' non sussiste la lacuna normativa denunciata dal giudice 'a quo', potendosi trarre, dalle disposizioni legislative in vigore, la conclusione, costituzionalmente corretta, della spettanza ai lavoratori extracomunitari, aventi titolo per accedere al lavoro subordinato stabile in Italia in condizioni di parita' con i cittadini, e che ne abbiano i requisiti, del diritto ad iscriversi negli elenchi di cui all'art. 19 della legge n. 482 del 1968 ai fini dell'assunzione obbligatoria. Invero - premesso che l'interpretazione del sistema normativo da cui prende le mosse il rimettente si fonda sulla assenza di una norma specifica che affermi il diritto degli extracomunitari invalidi disoccupati ad ottenere l'iscrizione negli elenchi degli aspiranti al collocamento obbligatorio; ma considerato che, in presenza della garanzia legislativa di <<parita' di trattamento e piena uguaglianza di diritti>> per i lavoratori extracomunitari rispetto ai lavoratori italiani (art. 1 della legge n. 943 del 1986, e oggi art. 2, comma 3, del testo unico approvato con d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286), occorrerebbe, per giungere alla predetta conclusione, rinvenire una norma che, esplicitamente o implicitamente, negasse ai lavoratori extracomunitari, in deroga alla <<piena uguaglianza>>, il diritto in questione -, nella materia, una siffatta norma derogatoria non esiste. Pertanto, una volta che i lavoratori comunitari siano autorizzati al lavoro stabile in Italia, godendo di un permesso di soggiorno rilasciato a tale scopo o di altro titolo che consenta di accedere al lavoro subordinato nel nostro Paese, e siano posti a tal fine in condizioni di parita' con i cittadini italiani, e cosi' siano iscritti o possano iscriversi nelle liste ordinarie di collocamento, essi godono di tutti i diritti riconosciuti ai lavoratori italiani, ne' perdono i loro diritti per il fatto di rimanere disoccupati. - Le disposizioni degli artt. 1 e 5 della legge n. 943 del 1986, il cui <<combinato disposto>> e' denunciato dal remittente, sono state formalmente abrogate dall'art. 47, comma 1, lett. b, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero). Piu' precisamente, l'art. 1 della legge n. 943, per la parte che qui interessa, e' trasfuso nell'art. 2, comma 3, del citato testo unico, mentre le disposizioni dell'art. 5 sull'avviamento al lavoro degli extracomunitari sono oggi sostituite dalla disposizioni contenute negli artt. 3, comma 4, e 21 del medesimo testo unico. Tuttavia deve osservarsi che il giudice 'a quo' appunta le sue censure su una presunta omissione del legislatore, che egli riconduce al combinato disposto dei citati artt. 1 e 5 della legge n. 943 del 1986, ma che riguarderebbe sostanzialmente la mancata previsione del diritto dei lavoratori extracomunitari invalidi di iscriversi negli elenchi di cui all'art. 19 della legge n. 482 del 1968 per l'assunzione obbligatoria. Ora, da questo punto di vista, la situazione normativa non e' sostanzialmente cambiata: pur dopo la sopravvenienza della legge n. 40 del 1998 e del testo unico n. 286 del 1998, manca una disposizione espressa nel senso indicato dal giudice 'a quo'. La questione dunque sussiste, rinvenendosi tuttora nell'ordinamento la norma, o meglio la presunta lacuna normativa, denunciata, e deve essere decisa, in base ai principi affermati da questa Corte nella sentenza n. 84 del 1996, con riferimento alle disposizioni sopravvenute del testo unico approvato con il d.lgs. n. 286 del 1998. - Cfr. S. nn. 38/1960 e 55/1961, nelle quali la Corte ha affermato che la speciale disciplina sul collocamento obbligatorio degli invalidi va ricondotta alle forme di attuazione del diritto che <<gli inabili e i minorati>> hanno, a norma dell'art. 38, terzo comma, della Costituzione, all'avviamento professionale. Diritto del quale, peraltro, gode anche lo straniero avente titolo ad accedere al lavoro subordinato nel territorio dello Stato in condizioni di eguaglianza con i cittadini, <<non essendovi, sotto questo profilo, ragione di differenziarne il trattamento rispetto al cittadino italiano>> (v. punto 4 del <<diritto>> della sentenza n. 454/1998, oggetto della massima che precede). red.: G. Leo
Riguarda ancheart. 5 legge 943/1986art. 1-combdisp legge 943/1986art. 3 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.art. 21 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.