Art. 41Assistenza sociale

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 agosto 1998 al 1 febbraio 2022. Leggi il testo vigente →

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 39) Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonche' i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti.

Testo vigente dal 18 agosto 1998 al 1 febbraio 2022 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-07-25;286~art41 · fonte su Normattiva