Art. 1
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[1]Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti.
[2]Art. 1. (Art. 1 ed art. 2, primo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495).
[3]Attivazione delle fabbriche e delle raffinerie di oli di semi.
[4]Chiunque intende attivare una fabbrica od una raffineria di oli di semi deve farne denuncia al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione almeno venti giorni prima di iniziare la lavorazione. La denuncia, corredata della planimetria dei locali della fabbrica o della raffineria, nonche' dello schema degli impianti, deve essere redatta in doppio esemplare e deve indicare:
- a)il nominativo del fabbricante o del raffinatore, o di chi lo rappresenta;
- b)la localita' dove si trova la fabbrica o la raffineria;
- c)il processo di lavorazione;
- d)il numero, il tipo e la potenzialita' delle presse e degli apparecchi di produzione, depurazione e raffinazione degli oli, compresi gli apparecchi di produzione della forza motrice;
- e)la potenzialita' giornaliera di lavorazione;
- f)la qualita' e la quantita' dei semi che si intendono tenere in fabbrica. Entro dieci giorni dal ricevimento della denuncia, l'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione procede alla verifica degli impianti e dei macchinari, provvede al loro suggellamento e puo' ordinare, a spese del fabbricante o raffinatore, le opere che ritenga necessarie per la tutela degli interessi fiscali. Qualsiasi modificazione agli impianti deve essere previamente approvata dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione ed il fabbricante o il raffinatore deve presentare lo schema delle modificazioni che intende apportare, per aggiornare lo schema generale degli impianti stessi.
Testo vigente dal 8 gennaio 1955 al 15 aprile 1962 · versione 0 su Normattiva