Art. 10

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[1](Art. 6, secondo e terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495).

[2]Accertamento dei semi oleosi esteri al loro arrivo in fabbrica.

[3]Il funzionario preposto alla vigilanza della fabbrica destinataria dei semi oleosi esteri procede all'accertamento dei dati indicati nella bolletta di accompagnamento e restituisce, con le attestazioni della eseguita verificazione, il riscontrino alla Dogana emittente per l'appuramento del bollettario mod. A/19. Nel caso che siano riscontrate differenze che importino pagamento d'imposta in misura superiore a quella indicata nella bolletta di accompagnamento, l'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione notifica al fabbricante il supplemento d'imposta, che deve essere versato alla Sezione provinciale di tesoreria entro quindici giorni dalla data di notificazione.

Testo vigente dal 8 gennaio 1955 al 15 aprile 1962 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-12-22;1217~art10 · fonte su Normattiva