Art. 10
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[1](Art. 6, secondo e terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495).
[2]Accertamento dei semi oleosi esteri al loro arrivo in fabbrica.
[3]Il funzionario preposto alla vigilanza della fabbrica destinataria dei semi oleosi esteri procede all'accertamento dei dati indicati nella bolletta di accompagnamento e restituisce, con le attestazioni della eseguita verificazione, il riscontrino alla Dogana emittente per l'appuramento del bollettario mod. A/19. Nel caso che siano riscontrate differenze che importino pagamento d'imposta in misura superiore a quella indicata nella bolletta di accompagnamento, l'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione notifica al fabbricante il supplemento d'imposta, che deve essere versato alla Sezione provinciale di tesoreria entro quindici giorni dalla data di notificazione.3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
3La Corte Costituzionale con sentenza 4 - 10 aprile 1962, n. 32 (in G.U. 1a s.s. 14/04/1962, n. 99) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti approvato con D.P.R. del 22 dicembre 1954, n. 1217, in riferimento all'art. 72, ultimo comma, della Costituzione."
Testo vigente dal 15 aprile 1962 al 22 dicembre 2008 · versione 5 su Normattiva